La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Innovazione Tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Le attività ammissibili all’agevolazione
Rientrano tra le attività agevolabili quelle di innovazione tecnologica volte alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorativi, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, ed in particolare finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- per prodotti nuovi o significativamente migliorati, s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;
- per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.
Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi pre competitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Le spese ammissibili all’agevolazione
Le spese ammissibili al bonus fiscale, individuate dal c. 201 articolo 1 legge 160/2019, possono essere raggruppate nelle seguenti cinque distinte categorie:
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.
Caratteristiche dell’agevolazione
Il credito d’imposta relativo a tali tipologie di spese, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è pari al 10% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 2 milioni.
Il nuovo comma 203 ter, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 prevede per le attività Innovazione tecnologica che il credito è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025:
- in misura pari al 5% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Maggiorazioni:
La norma prevede, poi, un maggior credito qualora le attività di innovazione tecnologica mirino al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Sono considerate attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di:
- progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
- progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare.
Qualora vengano integrate le suddette condizioni, il credito d’imposta, relativo a tali tipologie di spese, fino al periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2022, è pari al 15% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 2 milioni.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta è:
- utilizzabile esclusivamente in compensazione (ex articolo 17 Dlgs 241/1997), attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere, dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi per le attività in ricerca e sviluppo “subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione”;
- non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale;
- non è soggetto ai limiti di cui all’articolo 1 comma 53 della legge 244/2007 (utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro) e all’ articolo 34 della legge 388/2000 (limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro – innalzato a euro 1 mln per l’anno 2020 e a euro 2 mln per il 2021 e a euro 2 mln dal 2022 a regime);
- non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, Ires, Irap, né ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.